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TF: sì a restituzione parziale del premio LAMal in caso di decesso

(Keystone-ATS) Le casse malati devono restituire il premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) in caso di decesso della persona assicurata, per il periodo che va dal giorno successivo alla morte fino alla fine del mese.

Trattando oggi una vertenza venuta dal Ticino, il Tribunale federale (TF) ha deciso di modificare la propria giurisprudenza al riguardo.

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La signora di cui è stato esaminato il caso è deceduta in Ticino il 14 giugno 2014. Il figlio si è rivolto alla cassa malati della defunta per chiedere la restituzione parziale del premio malattia per il periodo dal 15 al 30 giugno 2014. L’assicuratore ha respinto la domanda, una decisione confermata successivamente dal Tribunale ticinese delle assicurazioni.

Modificando la propria giurisprudenza al riguardo, il TF ha accolto in udienza pubblica oggi il ricorso dell’erede: la cassa malati dovrà restituire una parte del premio – circa 236 franchi – corrispondente al periodo che va dal giorno successivo al decesso fino alla fine del mese.

In una precedente sentenza del 2006, il TF si era fondato sul principio dell’indivisibilità del premio mensile della LAMal. I giudici avevano ritenuto legittimo che le casse malati potessero esigere il pagamento del premio per l’intero mese corrente, anche se la copertura d’assicurazione interessava solo una parte del periodo.

Secondo la massima Corte, questa giurisprudenza non può più essere mantenuta per il motivo – fra l’altro – che in materia di assicurazioni private la legge prevede esplicitamente il principio della divisibilità del premio.

Il mantenimento di una regolamentazione differente in materia di premi dell’assicurazione di base condurrebbe a una situazione poco soddisfacente, sottolinea il TF. In caso di decesso della stessa persona, il premio pagato verrebbe restituito soltanto parzialmente nell’ambito dell’assicurazione di base, mentre lo sarebbe per le assicurazioni complementari rette dal diritto privato.

(Udienza pubblica del 3 dicembre 2015 nella causa 9C_268/2015)

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