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Aumentano del 2,5 per cento le rendite AVS

Le donne interessate dall'innalzamento dell'età di pensionamento potranno tuttavia andare in pensione a 62 anni con un tasso preferenziale di riduzione della rendita Keystone

Dal 1° gennaio 2001 le rendite AVS/AI saranno aumentate del 2,5 per cento, per adeguarle al carovita. Alla stessa data entrerà in vigore anche la modifica alla decima revisione AVS: l'età di pensionamento delle donne viene portata da 62 a 63 anni.

Lo ha deciso lunedì il Consiglio federale, il quale ha calcolato che l’adattamento delle prestazioni AVS/AI comporterà un aumento dei costi di 840 milioni all’anno, 166 dei quali a carico della Confederazione e 43 a carico dei Cantoni. L’adeguamento delle prestazioni complementari costerà invece 26 milioni (5,75 a carico della Confederazione e 20,25 dei Cantoni).

Le rendite AVS/AI sono adeguate ogni due anni, conformemente all’evoluzione del cosiddetto «indice misto», che corrisponde alla media aritmetica dell’indice dei salari e di quello dei prezzi. L’ultimo aumento risale al 1999: allora fu calcolata una crescita rispettiva dello 0,3 per cento (salari) e dell’1,7 per cento (prezzi). L’evoluzione dei prezzi prevista fino a dicembre di quest’anno è stimata al 2 per cento; quella dei salari all’1,5 per cento. Il Governo ha fissato quindi l’adattamento delle prestazioni AVS/AI al 2,5 per cento.

In tal modo la rendita minima di vecchiaia passerà da 1005 a 1030 franchi mensili; quella massima da 2010 a 2060 franchi. Aumentano anche gli assegni per grandi invalidi di grado minimo (da 201 a 206 franchi), di grado medio (da 503 a 515) e di grado elevato (da 804 a 824). Invariato invece l’importo del sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi.

Dal gennaio 2001 l’età di pensionamento delle donne passerà da 62 a 63 anni (da 63 a 64 nel 2005), tuttavia le donne interessate da questa misura potranno andare in pensione anticipatamente a 62 anni con un tasso preferenziale di riduzione della rendita del 3,4 per cento all’anno invece del consueto 6,8 per cento.

Le rendite per coniugi, persone vedove e divorziati, determinate sulla base dei redditi del marito e della moglie concesse prima del 1° gennaio ’97, sono sottoposte alle disposizioni transitorie della decima revisione AVS, per cui dal prossimo gennaio le rendite per coniugi AVS/AI saranno sostituite con due versamenti individuali dello stesso importo (splitting). La loro somma non può superare il 150 per cento della rendita massima.

Per quanto concerne le rendite semplici AVS/AI versate a persone vedove o divorziate, il passaggio dal vecchio al nuovo regime non comporterà nessuna riduzione di prestazioni. Anzi, le persone che non percepiscono una rendita massima beneficeranno, di regola, di una più elevata. Visto che le casse di compensazione effettueranno d’ufficio il trasferimento, esso non dovrà essere richiesto espressamente. I costi derivanti da tale transazione sono stimati a 400 milioni di franchi, rende noto il Dipartimento dell’interno.

swissinfo e agenzie

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