Imposta alla fonte per tranquillizzare l’Ue ?
Per tranquillizzare l'Unione europea, che con la tassazione degli interessi teme una fuga di capitali verso la Svizzera, il Consiglio federale potrebbe adottare il modello Ue d'imposta alla fonte sugli interessi maturati da capitali di cittadini europei in Svizzera.
La soluzione – alla quale è giunto un apposito gruppo di lavoro istituito nel marzo del 2000 – in pratica farebbe agire la Svizzera come autorità fiscale per conto dello Stato di residenza del cittadino Ue beneficiario degli interessi da capitale. In effetti, il modello prevede che l’agente pagatore svizzero (per esempio, una banca) venga sottoposto allo stesso obbligo fiscale cui soggiace l’agente pagatore dell’Ue.
Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che l’estensione geografica (alla Svizzera) del principio dell’agente pagatore Ue sarebbe giuridicamente e tecnicamente fattibile sulla base di un accordo internazionale e non necessiterebbe di modifiche costituzionali. Inoltre, esso consentirebbe alla Svizzera di non rendersi attrattiva per i capitali europei che cercano di eludere il fisco dei paesi Ue, senza mettere in pericolo il segreto bancario.
L’Unione europea aveva in effetti stabilito al vertice di Feira (Portogallo) il 20 giugno 2000, l’obiettivo a lungo termine per i suoi Stati membri della procedura di notifica automatica (scambio d’informazioni sui pagamenti d’interessi). Dagli Stati non membri (come la Svizzera) l’Ue si attendeva espressamente soluzioni “equivalenti”, quindi non necessariamente identiche. E la Svizzera, che non accetta lo scambio d’informazioni perché viola il segreto bancario, potrebbe adottare una tassazione simile all’imposizione degli interessi prevista dall’Ue.
Il modello suggerito dall’apposito gruppo di lavoro non comporta la creazione di un’imposta svizzera. L’estensione ai capitali stranieri dell’imposta preventiva elvetica (che per i residenti in Svizzera ammonta al 35 per cento) ha dovuto essere respinta in quanto rappresenterebbe un’inammissibile ingerenza transfrontaliera della sovranità fiscale svizzera.
Analogamente, l’istituzione unilaterale e autonoma di un’imposta svizzera basata sul luogo di pagamento degli interessi a capitali stranieri è stata messa in discussione, perché non esiste una base costituzionale, perché violerebbe il principio di uguaglianza e perché sorgerebbero incongruenze con le convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione.
Silvano De Pietro
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.