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In consultazione fino a settembre diversi progetti di ordinanza sul transito degli autocarri da 40 tonnellate

Tra il 2001 e il 2004, il limite dei trasporti pesanti verrà portato a 34 tonnellate, e saranno pure autorizzati un certo numero di trasporti di 40 tonnellate Keystone

Prima di fissare le modalità di applicazione degli accordi sui trasporti terrestri con l'Ue, il dipartimento federale dei trasporti (DATEC) vuole sentire gli ambienti interessati.

Alcune discussioni preliminari hanno evidenziato un certo numero di divergenze, ha commentato il segretario generale del DATEC, Hans Werder. L’accordo prevede, per il periodo dal 2001 al 2004, oltre all’innalzamento del limite di peso a 34 tonnellate, anche contingenti per corse con camion di peso totale di 40 tonnellate.

I trasportatori comunitari e svizzeri potranno disporre, per i primi due anni, di un contingente annuo di 300’000 autorizzazioni e, per il secondo biennio, di un contingente annuo di 400’000 autorizzazioni.

L’ordinanza sui contingenti disciplina il rilascio delle autorizzazioni e le modalità di riscossione delle relative tasse. Le autorizzazioni ai trasportatori svizzeri per le 40 tonnellate saranno rilasciate per metà dalla Confederazione e per metà dai cantoni.

La prima sarà in particolare competente per le autorizzazioni per il trasporto in transito e quello delle importazioni/esportazioni. I cantoni invece rilasceranno le autorizzazioni per il trasporto interno ai camion immatricolati sul loro territorio.

L’assegnazione delle autorizzazioni dipende dalla definizione delle corse nel trasporto interno. Il progetto di ordinanza ne propone quattro varianti diverse: 1) un’autorizzazione per una corsa da A a B senza trasbordo in un giorno determinato; 2) un’autorizzazione per più corse di andata e ritorno da A a B senza trasbordo in un giorno determinato; 3) un numero x di autorizzazioni per una carta giornaliera (numero illimitato di carte in tutta la Svizzera in un giorno determinato); 4) un’autorizzazione per una carta giornaliera (numero illimitato di carte in tutta la Svizzera in un giorno determinato)

Il costo legato all’attuazione (controllo e riscossione) è diverso a seconda della variante. Durante i dibattiti parlamentari sulla legge sul trasferimento del traffico è stato deciso di subordinare i contingenti rilasciati dalla Confederazione all’utilizzo dei trasporti ferroviari.

Nella legge è stata quindi inserita una clausola potestativa a questo fine. Per la sua attuazione vengono proposte tre opzioni per le quali grande rilevanza è stata data alla possibilità di attuazione. Esse vanno dalla totale subordinazione del rilascio delle autorizzazioni all’uso del trasporto ferroviario fino alla completa rinuncia a tale vincolo.

Per quanto concerne la tassa, fino a 34 tonnellate il calcolo si basa sul sistema della TTPCP. Le tonnellate residue fino a 40 tonnellate saranno soggette ad una tassa media supplementare (TMS) fissata in base alla categoria di inquinamento dei veicoli e ai chilometri effettuati.

Oltre ai contingenti di 40 tonnellate è previsto, fino al 2004, un contingente annuo di 220’000 autorizzazioni per le corse a vuoto o con carichi leggeri, nell’ambito del transito attraverso le Alpi, per i trasportatori dell’Ue e di 22’000 autorizzazioni per i trasportatori svizzeri.

La tassa si baserà su un forfait già fissato nell’accordo sui trasporti terrestri. Il rilascio delle autorizzazioni per le corse a vuoto o con carichi leggeri è di esclusiva competenza della Confederazione.

Un’apposita ordinanza sull’accesso alla professione di trasportatore su strada stabilisce i requisiti necessari per l’ottenimento di tale licenza. Criteri determinanti saranno: la prova dell’onorabilità dell’impresa; la prova della capacità finanziaria e di quella professionale.

swissinfo e agenzie

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