Se i bilaterali saranno accettati, saremo tutti meglio assicurati
Sia gli Svizzeri in Europa, sia gli Europei in Svizzera potranno beneficiare di una migliore copertura sociale, se gli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea saranno accettati. E anche i turisti saranno meglio assicurati in caso di malattia.
È quanto sostiene l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Secondo la sua vicedirettrice, Verena Brombacher, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra l’Unione europea (UE) e la Svizzera non ha lo scopo d’imporre le condizioni in vigore nell’EU, ma si tratta piuttosto di fare in modo che gli emigranti dispongano di una copertura il più completa possibile.
Nel corso di un seminario, organizzato lunedì a Berna, l’UFAS ha ricordato che i cambiamenti maggiori sono previsti nel settore dell’assicurazione malattia. I turisti svizzeri che viaggeranno in Europa avranno la garanzia che la loro cassa pagherà integralmente i costi in caso di malattia o d’infortunio, ha spiegato il vicedirettore dell’UFAS Fritz Britt. Ovviamente, tutto ciò è reciproco.
Altra novità: i frontalieri che lavorano in Svizzera saranno in linea di principio obbligati a stipulare un’assicurazione malattia. In realtà, questa misura riguarderà solo le persone residenti in Francia, dal momento che gli altri paesi limitrofi hanno firmato una clausola annessa che lascia libertà di scelta circa il luogo dell’assicurazione.
Gli accordi bilaterali con l’UE introdurranno anche migliorie nel settore dell’AVS/AI, ha rilevato il vicedirettore dell’UFAS Jürg Brechbühl. In quest’ordine di idee, una persona che lavora contemporaneamente in vari Stati sarà sottoposta al regime assicurativo di uno solo di essi. Inoltre, saranno versati all’estero anche i quarti di rendita AI.
Infine, dopo l’entrata in vigore degli accordi si profilano due nuovi principi per l’assicurazione disoccupazione. Il primo prevede che i periodi assicurativi svolti in uno Stato dell’UE saranno presi in considerazione per stabilire se un disoccupato abbia raggiunto il periodo minimo di versamento dei contributi. Una disposizione transitoria prevede tuttavia che per sette anni la Svizzera non è tenuta a garantire questo principio ai lavoratori con un contratto di lavoro inferiore a un anno.
Il secondo principio, cosiddetto d’esportazione delle prestazioni, permetterà a un disoccupato svizzero o europeo, tra due attività lucrative, di soggiornare una sola volta, per un periodo di tre mesi, in un altro Stato dell’EU per cercare lavoro e percepire l’indennità di disoccupazione.
swissinfo e agenzie
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