Parafatura
La parafatura designa l’adesione a un trattato attraverso l’apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle Convenzioni di doppia imposizione (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l’autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.
La Convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata a livello ministeriale. Il Consiglio federale decide in merito all’autorizzazione a firmare. Una CDI può tuttavia entrare in vigore solo dopo l’approvazione delle Camere federali. Il testo deve inoltre essere approvato anche dallo Stato contraente.
Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima Convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull’assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.

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