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L’analisi del DNA tra criminalistica e protezione dei dati

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Il DNA è utilizzato già da anni nel quadro delle indagini di polizia. Dal 1° luglio 2000 la Confederazione gestisce in via sperimentale una banca dati centrale del DNA. Lo scorso mese di novembre il governo ha presentato un progetto di legge a riguardo. Una rapida evoluzione verso un uso sistematico del DNA a fini d'indagine che preoccupa non poco i responsabili della protezione dei dati.

La prima condanna in Svizzera basata sull’analisi del DNA risale al 1994. Nel frattempo i cosiddetti profili di DNA vengono ampiamente utilizzati dalle polizie di tutta la Svizzera nel corso delle loro indagini. Il paragone tra il codice genetico di materiali organici trovati sul luogo del delitto e il DNA dei sospetti può permettere di identificare l’autore di un crimine o di scagionare un accusato. Il DNA può permettere anche l’identificazione di un cadavere, quando altri metodi si rivelino inapplicabili.

La possibilità di successo delle indagini aumentano ovviamente se i dati raccolti sul luogo del delitto possono essere paragonati con un gran numero di profili di DNA. Un po’ come succede per le impronte digitali. Molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l’Olanda, l’Austria e la Finlandia, gestiscono delle banche dati centralizzate in cui sono registrati migliaia di profili genetici di criminali o di sospetti. Dal 1° luglio dello scorso anno, anche la Confederazione ha istituito una simile banca dati.

Si tratta di un progetto sperimentale, limitato al 2004, la cui base legale provvisoria è data da un’ordinanza del Consiglio federale del maggio 2000. Nel frattempo, i dati registrati sarebbero più di 4000, stando a quanto scritto dal quotidiano bernese “Bund”. La banca dati centralizzata avrebbe già contribuito a risolvere alcuni casi criminali.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sembra tuttavia intenzionato a premere sul pedale del gas e a non attendere la fine del periodo di prova prima di giungere ad una regolamentazione dell’utilizzo a fini criminalistici del DNA. Nel novembre dello scorso anno il Consiglio federale ha presentato un progetto per una “legge federale sull’utilizzo dei profili di DNA”, inviato direttamente alle camere senza passare per una procedura di consultazione e che dovrebbe essere dibattuto in parlamento ancora quest’anno.

Una mossa che non è piaciuta ai responsabili della protezione dei dati a livello federale e cantonale. Già all’inizio di maggio, l’incaricato per la protezione dei dati del canton Berna, Markus Siegenthaler, aveva criticato la scelta di non sottoporre la legge ad una procedura di consultazione, sottraendo così una tema di grande rilevanza ad un dibattito più ampio.

“La questione non è mai stata veramente discussa nella società”, ci dice Siegenthaler e prosegue: “Visto che era già stata emanata l’ordinanza, si sarebbe veramente potuto permettere un dibattito più articolato. Anche se la questione è complessa, in una democrazia come la nostra, che si vuole diretta, la discussione dovrebbe essere possibile.”

La critica di Siegenthaler è ora stata ripresa dall’Incaricato federale alla protezione federale Odilo Guntern, nel rapporto annuale presentato venerdì alla stampa. Sebbene lo stesso Guntern fosse favorevole ad una rapida sostituzione dell’ordinanza, da lui ritenuta base legale insufficiente per la banca dati sui profili di DNA, non ha gradito la scelta di rinunciare ad una procedura di consultazione.

Guntern condivide del resto anche le preoccupazioni più generali di Siegenthaler sull’analisi del DNA. “Il materiale genetico dell’uomo e il profilo di DNA sono molto più di semplici impronte digitali o fotografie… Non è escluso che in un prossimo futuro dai profili di DNA si possano ricavare informazioni sulle predisposizioni genetiche o persino sulle condizioni di salute di una persona”, scrive nel suo rapporto l’incaricato federale.

Per questo, gli esperti di protezione dei dati sono concordi nel criticare alcuni aspetti della legge che ai loro occhi appaiono insufficientemente garantisti. Innanzitutto l’assenza di un catalogo di delitti per i quali si può far ricorso all’analisi del DNA, un catalogo che nell’ordinanza esisteva e che assicurava un’applicazione restrittiva della misura. Nella legge, il DFGP vi ha rinunciato per permettere ai cantoni di applicare l’analisi del DNA come metodo generico di identificazione.

Un altro punto criticato da Guntern è l’attribuzione delle competenze ordinare il prelievo di campioni da analizzare. La legge prevede che il prelievo possa essere ordinato dagli organi di polizia e che la decisione di un giudice sia necessaria solo se la persona interessata si rifiuta di concedere il prelievo. All’autorità giudiziaria è attribuita tuttavia la competenza esclusiva per ordinare l’analisi del DNA e il prelievo a tappeto di campioni. Per l’Incaricato federale alla protezione dei dati, la decisione dovrebbe essere in ogni caso di competenza del giudice.

Un’altra questione ritenuta problematica dal punto di vista della protezione dei dati è quella della conservazione, rispettivamente della cancellazione dei dati. Se la distruzione automatica dei campioni è prevista dalla legge, nel caso dei profili di DNA è la persona direttamente interessata che deve richiedere per iscritto la cancellazione dei dati, anche se è stata scagionata da ogni accusa. Secondo Guntern, il ristabilimento della situazione precedente all’avvio delle indagini deve avere la meglio sull’argomentazione del DFGP, secondo cui la cancellazione automatica sarebbe troppo onerosa dal punto di vista organizzativo.

Una cautela, quella degli incaricati alla protezione dei dati, che appare distante anni luce dall’opinione di chi sul fronte della lotta contro il crimine è attivo quotidianamente. “Una banca dati funziona solo quando i dati ci sono”, rileva il criminologo Quattrini, della polizia scientifica ticinese. E lapidariamente nota: “Chi non ha niente da nascondere, non ha neanche paura di essere schedato”.

In parlamento ci si può attendere, questo è certo, un acceso dibattito.

Andrea Tognina

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