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Rogatorie e reciprocità fra Italia e Svizzera

Il ministro del tesoro italiano Giulio Tremonti, promotore delle sanatorie Keystone

Si chiude la fase dei condoni, varati in Italia per regolarizzare gli illeciti fiscali accumulati dagli italiani negli ultimi cinque anni.

Lo «scudo fiscale 2», aperto anche alle società, si concluderà invece a fine giugno.

Le due operazioni di regolarizzazione di capitali depositati all’estero dovrebbero, secondo il governo italiano, sanare numerose irregolarità e riportare in Italia un centinaio di miliardi di euro.

Per incentivare l’emersione dei capitali, sia il condono fiscale che comprende anche reati di tipo amministrativo, sia lo scudo fiscale prevedono un meccanismo di segretezza. Chi regolarizza, grazie all’aiuto degli intermediari, mantiene il suo anonimato.

Una misura che rischia però di intralciare il lavoro della magistratura e della guardia di finanza in caso di inchieste interne e internazionali. Fra Italia e Svizzera esiste un accordo bilaterale di assistenza giudiziaria che Berna ha notificato in modo definitivo solo recentemente.

Normalmente le richieste di assistenza avvengono dall’Italia verso la Svizzera. Poche invece quelle che Berna sottopone a Roma e questo per ovvi motivi. Sta di fatto però che la reciprocità, cioè la collaborazione fra le magistrature dei due paesi, potrebbe essere messa in discussione.

È categorico Giorgio Benvenuto, membro DS della commissione finanze della camera: «Formalmente la reciprocità fra Italia e Svizzera sulla questione della collaborazione giudiziaria è mantenuta. Di fatto, con i condoni varati dal governo e con lo scudo fiscale, sarà impossibile per un magistrato svizzero avere informazioni sui titolari di conti in Italia e sui relativi movimenti. Questo potrebbe porre dei limiti al fatto che il magistrato italiano investito da una rogatoria svizzera possa contribuire a qualsiasi tipo di inchiesta: dal riciclaggio, al traffico d´armi, al terrorismo».

Entra in vigore l’assistenza giudiziaria semplificata

Recentemente il governo svizzero, dopo una lunga riflessione, ha deciso di sottoscrivere in modo definitivo l´accordo di collaborazione giudiziaria, firmato fra Roma e Berna nel 1998. L’entrata in vigore è prevista per il primo giugno.

Le perplessità del governo svizzero erano nate in seguito all’introduzione da parte del parlamento italiano, nel 2001, della nuova legge di applicazione che rischiava di rendere lo scambio degli incarti fra le magistrature, più complicato.

Perplessità che sono scomparse però alla luce delle ultime sentenze dei tribunali italiani che, di fatto, confermano la prassi vigente: per convalidare il materiale rogatoriale basta un’unica certificazione del magistrato svizzero competente, escludendo che su ogni foglio dell’inchiesta svizzera venga apposto il timbro ufficiale.

Dunque, si potrebbe dire che nulla è cambiato. Su sollecitazione della magistratura italiana, basta un fondato motivo perché quella svizzera prosegua l´inchiesta. Secondo la legge bancaria elvetica, il magistrato ha diritto di conoscere tutti i segreti che si celano dietro un conto bancario cifrato.

Reciprocità limitata dall’amnistia

La stessa cosa si dovrebbe poter dire per l´Italia, se la richiesta di rogatoria parte dalla Svizzera. «In verità, per effetto della doppia amnistia anonima dello scudo fiscale e del condono tombale (regolarizzazione di tutti gli illeciti contabili e amministrativi come falsificazioni di bilanci, frode fiscale, emissioni di fatture false), la guardia di finanza italiana così come il magistrato, non sono più in grado di verificare chi sta dietro un conto e da dove provengono i soldi depositati», ci dice ancora Benvenuto.

Il meccanismo è abbastanza semplice: se un soggetto regolarizza il suo capitale, depositato in Svizzera, lo può far rientrare in Italia in modo del tutto anonimo pagando una semplice penale.

A occuparsi della certificazione sarà un intermediario (banca, fiduciario) che annuncia alle autorità finanziarie italiane l’ammontare della regolarizzazione, tacendo però anche in caso di inchieste penali, il nome dei titolari facendo valere, se necessario, il segreto professionale.

«Non è vero – afferma invece l´autorità giudiziaria elvetica – i due percorsi sono distinti. L’illecito fiscale è in effetti coperto, ma non quello penale”.

Infatti la legge sullo scudo, esclude la possibilità di regolarizzare capitali che si presume siano frutto di illecito (corruzione, riciclaggio, criminalità organizzata). «Di fatto però pare non esista la possibilità (proprio perché la regolarizzazione è anonima) di verificare se i soldi regolarizzati siano semplicemente frutto di evasione fiscale o invece di illecito penale», ci dice ancora Benvenuto.

Ma c’è di più, continua Benvenuto: «Normalmente è l’illecito fiscale che mette la magistratura sulle tracce di eventuali reati penali. Mancando queste tracce, liquefatte dal condono tombale che permette al singolo o all’impresa di distruggere tutte le fatture, le ricevute, la contabilità falsificate, non esiste più la possibilità di avere delle prove o quantomeno degli indizi che possano portare alla scoperta dell’illecito».

Quindi, se formalmente l’accordo sulle rogatorie mantiene la sua reciprocità, di fatto questa non esiste più.

Vuotato il senso dell’accordo?

Quando nel 1998 Svizzera e Italia firmarono l’accordo, Berna garantiva di poter violare qualsiasi segreto bancario in presenza di sufficienti e fondati motivi. L’Italia, non ha mai avuto questo problema visto che il suo ordinamento non contempla il segreto bancario. Con lo scudo fiscale e il tombale, coperti dall’anonimato invece, Roma di fatto lo introduce.

Conclude Benvenuto: «Si potrebbe azzardare l’ipotesi che l’Italia abbia violato l’accordo, introducendo delle leggi che non erano presenti al momento della sua stipulazione. E se questa ipotesi fosse sostenibile, la Svizzera sarebbe legittimata a denunciarlo».

swissinfo, Paolo Bertossa, Roma

– L’accordo di assistenza giudiziaria fra Svizzera e Italia entra in vigore il 1° giugno. Intende facilitare il rapporto fra i giudici che cercano le loro informazioni oltre il confine dei due paesi.

Oltre ad una semplificazione delle procedure e un chiarimento degli ambiti d’intervento, il testo prevede la creazione di un’autorità centrale incaricata di assicurare una celere esecuzione delle domande.

– A fine giugno finisce la seconda amnistia fiscale. La prima, terminata in maggio 2002, ha riportato in patria circa 54 miliardi di euro. La maggior parte di questi fondi (il 58%) proveniva dagli istituti bancari svizzeri e, soprattutto, ticinesi.

Questo secondo «scudo fiscale» del ministro Tremonti è aperto anche alle imprese. Vista la possibilità di mantenere l’anonimato è difficile evitare che emergano dei soldi frutto di attività illecite. Una volta regolarizzati i documenti precedenti vengono distrutti. Una rogatoria dalla Svizzera non potrebbe ricreare le prove ormai distrutte.

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