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Società ed imposta di culto, giurisprudenza vecchia ma da rispettare

Per il Tribunale federale quando un individuo costituisce una società di diritto privato, deve accettare i vantaggi e gli inconvenienti che ne derivano Keystone

È vecchia di oltre un secolo la giurisprudenza in materia, ma il Tribunale federale non la cambia di uno iota, malgrado le critiche: le persone giuridiche sono perciò tenute a pagare l'imposta di culto ai Cantoni e ai Comuni.

La normativa, che risale al 1878, era stata confermata l’ultima volta nel 1976. Le società non possono avvalersi della libertà di coscienza e di credenza per evitare di pagare la relativa tassa ecclesiastica, indicano i giudici federali. Sono possibili modifiche a questo stato di cose, ma devono essere i Cantoni a cambiare le loro leggi fiscali.

In una nuova sentenza di principio, resa nota venerdì, il TF ricorda che le persone giuridiche devono attualmente pagare la tassa di culto in venti Cantoni diversi. A Ginevra e Vaud ne sono esenti, in quanto le spese di natura ecclesiastica sono finanziate con le imposte ordinarie.

In più occasioni, dice il TF, diverse società hanno fatto valere il principio delle libertà fondamentali per opporsi al versamento della tassa, rifacendosi alla vecchia Costituzione federale secondo cui nessuno è tenuto a imposte il cui ricavato è destinato alle spese di una comunità religiosa cui non appartiene (art. 49 cpv. 6).

Il Tribunale federale ha sempre considerato che tale norma, derivante dalla libertà di coscienza e di credenza, non può essere applicata alle persone giuridiche. Contrariamente alle persone fisiche, le società non hanno convinzioni religiose degne di venir costituzionalmente protette.

Sollecitato ad affrontare nuovamente la questione per una domanda di esenzione dell’imposta inoltrata da una società turgoviese, il TF si è opposto a qualsiasi cambiamento di giurisprudenza, in assenza di motivi seri e obiettivi.

Certo, ammettono i giudici, dietro gli enti giuridici si trovano persone fisiche, indirettamente colpite nelle loro libertà. Tuttavia quando un individuo decide di dare una parte del suo patrimonio ad una personalità giuridica e costituire così una società di diritto privato, deve accettare i vantaggi e gli inconvenienti che ne derivano.

Nel diritto fiscale svizzero le società vengono tassate in maniera autonoma; esse sono pure sottoposte ad una tassa particolare e vengono quindi considerate come soggetti fiscali totalmente indipendenti dalle persone fisiche che le detengono. Non si vede perché, dicono i giudici federali, il regime dell’imposta di culto dovrebbe costituire un’eccezione.

La nuova Costituzione federale, entrata in vigore il 1. gennaio 2000, continua a sancire la libertà di credo e di coscienza, ma rimane muta sul problema di un’eventuale esenzione delle società dal pagare la tassa di culto. Inoltre, le delibere delle commissioni e delle Camere federali non evidenziano una volontà di cambiamento, conclude il TF.

swissinfo e agenzie

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