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Congedo adozione in consultazione fino a maggio, CSSS-N

Anche l'adozione richiede che i genitori possano disporre di un periodo di congedo per permettere ai genitori di adattarsi alle esigenze del bambino e della situazione familiare. KEYSTONE/GAETAN BALLY sda-ats

(Keystone-ATS) La proposta di prevedere indennità di perdita di guadagno anche in caso di adozione di un bambino, lanciata con un’iniziativa parlamentare da Marco Romano (PPD/TI), sarà posta in consultazione fino al prossimo 23 maggio.

Lo ha deciso la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Nazionale (CSSS-N), indicano oggi i Servizi del Parlamento, precisando che una forte minoranza si oppone di principio.

Per attuare l’iniziativa del ticinese, la commissione – che l’estate scorsa aveva dato via libera alla proposta solo grazie al voto preponderante del suo presidente di allora, l’attuale consigliere federale Ignazio Cassis (PLR/TI) – ha adottato un progetto preliminare di modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Il dossier per la procedura di consultazione è stato pubblicato online oggi sul sito dei Servizi del Parlamento.

Il progetto prevede un congedo di due settimane qualora venga adottato un bambino di età inferiore a 4 anni. “Per avere diritto alle prestazioni l’attività lucrativa non dev’essere interrotta completamente, è sufficiente una riduzione dell’onere lavorativo di almeno il 20%”, si spiega. I genitori adottivi possono scegliere liberamente chi di loro beneficia del congedo e possono anche suddividerlo.

“Come la nascita, anche l’adozione richiede che i genitori possano disporre di un periodo di congedo retribuito, tanto più che la procedura d’adozione è lunga, costellata d’ostacoli e costosa”, spiega Romano nella sua iniziativa. L’obiettivo è “di permettere ai genitori di adattarsi alle esigenze del bambino e della situazione familiare e professionale, che possono variare notevolmente a seconda dei casi”.

In caso di interruzione completa dell’attività lucrativa, l’indennità giornaliera ammonterebbe all’80% del reddito realizzato prima dell’inizio del diritto a percepire tale indennità. In caso invece di riduzione dell’onere lavorativo, l’80% verrebbe calcolato sulla quota di reddito in misura proporzionale alla riduzione.

Una larga minoranza della commissione – soprattutto membri dell’UDC e in parte del PLR – respinge però per principio il progetto di legge e propone di non entrare in materia. Essa ritiene che a differenza della maternità l’adozione non sia connessa al parto e alla relativa tutela della salute della madre. Di conseguenza, nell’adozione non vi è un divieto di lavoro per le donne e non vi è pertanto una perdita di guadagno che deve essere indennizzata. Inoltre, un’ulteriore estensione delle assicurazioni sociali metterebbe a dura prova la solidarietà e, viste le difficili condizioni quadro in materia di politica finanziaria, non sarebbe opportuna.

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