Rogatorie Italia-Svizzera, «in fumo dieci anni di lavoro»
La consigliera federale Ruth Metzler è intervenuta presso il ministro della giustizia italiano Roberto Castelli dopo l'adozione della legge sulle rogatorie da parte del Senato di Roma. A Berna il testo sembra contrario allo spirito dell'accordo sull'assistenza giudiziaria firmato nel 1998 tra i due paesi e già ratificato dalle Camere federali. Per il procuratore generale di Lugano Luca Marcellini, intervistato dal quotidiano torinese La Stampa, sono addirittura «andati in fumo dieci anni di lavoro».
«Con questa legge, se verrà effettivamente applicata, vanno in fumo dieci anni di collaborazione giudiziaria tra Svizzera e Italia» afferma Marcellini. «Questo riguarda il passato, per il presente (…) tutte le rogatorie in atto sono bloccate in attesa che i colleghi italiani ci indichino le procedure che dovremo seguire».
L’opinione del procuratore sulla legge? «E inutile negarlo, questa legge comporta un fondamentale passo indietro. Invece di andare nella direzione universalmente riconosciuta e sollecitata di semplificare le procedure della collaborazione giudiziaria internazionale, si introducono dei formalismi apparentemente fini a se stessi e che non sono previsti dalla nostra procedura». Come «l’autenticazione di migliaia e migliaia di pagine (di atti trasmessi ndr), una a una, che da ieri sembrerebbe pretendere l’Italia».
Marcellini contesta l’obiezione, sostenuta da chi ha approvato la legge, secondo cui il nuovo testo tutela i cittadini rispetto a delle prove che, non avendo una certificazione di autenticità, possono essere false. «Questa obiezione avrebbe una sua legittimità solo nel caso in cui si fosse provato, in passato, che non tutti gli atti trasmessi attraverso le rogatorie erano genuini. A quanto mi risulta, non è mai accaduto che in corso di istruttoria o di dibattimento qualche avvocato abbia eccepito di falso la documentazione trasmessa».
Secondo Marcellini è pretestuoso prevedere oggi la necessità di autenticazione degli atti, soprattutto con effetto retroattivo, e quindi obbligare a ripetere tutte le rogatorie di questi anni per autenticare documenti già acquisiti e trasmessi. Concretamente, «se ci dovesse pervenire la richiesta di autenticare documenti già trasmessi, per esempio documentazione bancaria riferita al 1990, potremmo non essere in grado di soddisfare la richiesta perché, secondo la nostra legislazione, le banche non hanno l’obbligo di custodire la documentazione riferita a dieci anni prima».
Una critica sollevata alla legge – rileva l’intervistatore – riguarda l’inutilizzabilità di atti raccolti con una prassi non prevista dagli accordi, dalle convenzioni internazionali. Per procedere speditamente alle rogatorie, spesso è accaduto che le autorità giudiziarie elvetiche e italiane comunicavano tra loro direttamente, bypassando i rispettivi ministeri.
«In questi ultimi anni» conferma Marcellini «si è passati da rapporti formali a rapporti diretti tra colleghi di diversi paesi e, conseguentemente, alla trasmissione diretta da procura a procura delle rogatorie e, quando ciò era possibile, alla trasmissione diretta di atti. Nei casi urgenti, questa via era già prevista dal comma due dell’articolo 15 della Convenzione europea di Strasburgo del 1959».
Marcellini ricorda che nel triennio 1992-94 arrivavano a Lugano circa 300 rogatorie all’anno. «Oggi la media si è assestata su cento».
Critiche anche dal dipartimento di giustizia e polizia
Attualmente a Mosca per la Conferenza dei ministri europei della giustizia, la consigliera federale Ruth Metzler ha colto l’occasione per parlare con Castelli, ha indicato all’ats Adrienne Lotz, portavoce del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). «A una prima lettura – ha detto la Lotz – le esigenze formali supplementari aggiunte dal parlamento italiano nella legge d’applicazione non sembrano essere nello spirito dell’accordo italo- svizzero, che prevedeva un aiuto il più ampio possibile».
Prima di una ratifica definitiva dell’accordo del ’98, deve essere chiarita l’applicazione, secondo il DFGP. A tale scopo, una delegazione elvetica incontrerà, probabilmente prima della fine dell’anno, rappresentanti del ministero italiano della giustizia.
La Convenzione bilaterale di assistenza giudiziaria italo-svizzera, accordo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, era stata firmata il 10 settembre 1998 a Roma dall’allora consigliere federale Arnold Koller, insieme a due altri testi sulla riammissione dei clandestini e sulla cooperazione nel settore della polizia.
Berna era infatti interessata a rendere meno tesa la situazione alla frontiera ticinese, allora sotto pressione a causa dell’arrivo in massa di rifugiati kosovari. In contropartita l’Italia aveva chiesto di snellire le procedure di assistenza giudiziaria per accelerare la conclusione dei processi di corruzione. Le lungaggini delle procedure elvetiche erano state spesso criticate dai magitrati di «mani pulite».
swissinfo e agenzie
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