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«La sottrazione d’imposta non è un peccato veniale»

Keystone

All'estero, il segreto bancario elvetico viene spesso dipinto come uno strumento per favorire la sottrazione fiscale o la frode. L'avvocato e banchiere Urs Philipp Roth non condivide questa visione.

Il segreto bancario è sotto accusa da più parti: per fare il punto della situazione, swissinfo ha interpellato Urs Philipp Roth, presidente del consiglio di direzione dell’Associazione svizzera dei banchieri (Asb).

swissinfo: Lei ha affermato che non si deve proteggere la frode fiscale e che il segreto bancario è valido soltanto per i clienti onesti. Ma per quale motivo un cliente onesto necessita del segreto bancario? Cosa deve nascondere?

Urs Philipp Roth: Non si tratta di nascondere infrazioni. Si tratta di tutelare la sfera privata: ciò è importantissimo ed è questa la funzione del segreto bancario. Oggigiorno, quest’ultimo viene invece spesso ridotto ai soli aspetti fiscali.

In Svizzera, la protezione della personalità gode di un’eccellente reputazione: lo Stato non si deve immischiare nelle vicende private dei cittadini. Ovviamente, questo non vale per chi commette atti criminali.

swissinfo: La distinzione tra frode fiscale e sottrazione fiscale è la causa degli attacchi al segreto bancario?

U.Ph.R.: Questa distinzione è stata adottata in modo democratico. È stato ritenuto corretto di non perseguire nella stessa maniera tutti i comportamenti illeciti in ambito fiscale.

swissinfo: La sottrazione d’imposta non è dunque considerata come un peccato veniale?

U.Ph. R.: No, la sottrazione d’imposta è un delitto. Ciononostante, a nostro parere non è necessario punire in modo estremamente severo qualsiasi comportamento che origina una sottrazione d’imposta: per esempio, il fatto di dimenticare una voce nella dichiarazione d’imposta.

Nella Confederazione, chi si rende colpevole di sottrazione d’imposta e viene scoperto, perde praticamente la cifra che ha tentato di nascondere. Considerando le multe elevate e gli arretrati da pagare, il santo non vale certamente la candela.

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Segreto bancario

Questo contenuto è stato pubblicato al Il segreto bancario svizzero – sancito in particolare dalle disposizioni del Codice civile sulla sfera privata, dalla legislazione in materia di protezione dei dati e dalle legge sulle banche – garantisce la confidenzialità delle informazioni ai clienti delle banche elvetiche nei confronti dei privati e delle amministrazioni. Ci sono tuttavia dei limiti al segreto bancario:…

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swissinfo: Stando alle critiche provenienti dall’estero, molti contribuenti sottraggono però intenzionalmente denaro al fisco. Non si tratterebbe quindi di semplici dimenticanze…

U.Ph.R.: Sono convinto che non sia possibile commettere una semplice sottrazione d’imposta quando l’importo in questione è molto elevato. In caso di somme importanti, la sottrazione fiscale costituisce sostanzialmente una truffa. E in questi casi la Svizzera fornisce assistenza giudiziaria.

swissinfo: Attualmente non pare più possibile evitare di mettere in discussione il segreto bancario. Quali sarebbero le conseguenze per la piazza finanziaria elvetica?

U.Ph.R.: La base per le trattative è costituita dagli accordi attualmente vigenti. Per quanto riguarda l’Unione europea si tratta degli accordi bilaterali, segnatamente quello relativo alla fiscalità del risparmio. Per quanto attiene agli Stati Uniti, parto dal presupposto che il governo svizzero si basi sui trattati in vigore. Tenendo conto di questo contesto, l’esecutivo è disposto ad avviare un dialogo in merito ad eventuali modifiche.

swissinfo: Si ha l’impressione che gli Stati Uniti siano stati privilegiati. A suo parere, l’Unione europea e gli Usa hanno ricevuto un trattamento equivalente da parte della Confederazione?

U.Ph.R.: Svizzera e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo sulla doppia imposizione, che regola anche lo scambio d’informazioni in ambito fiscale. Washington ha però abbandonato questa via, inizialmente avviata attraverso il canale dell’assistenza amministrativa, preferendo esercitare pressioni. Questo non può essere accettato.

swissinfo: Perché la Svizzera ha dovuto cedere a tale pressione?

U.Ph.R.: Personalmente sostengo la decisione presa. I rischi sarebbero infatti stati troppo elevati per comportarsi altrimenti. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha dovuto cedere per garantire la stabilità del sistema.

swissinfo: Questa decisione non rischia di essere percepita all’estero come un indebolimento del segreto bancario?

U.Ph.R.: Taluni cercano di interpretarla così. La realtà è però che le infrazioni commesse da UBS sono state giudicate e punite come frode fiscale o un’infrazione analoga. L’Amministrazione federale delle finanze ha a sua volta adottato decisioni di prima istanza in tal senso.

Alla luce di questo contesto il segreto bancario non è stato violato, poiché in presenza di questi delitti la Confederazione presta assistenza giudiziaria. Non è invece accettabile l’atteggiamento americano, che ha costretto la Svizzera a non seguire le procedure giuridiche vigenti. Fortunatamente, anche nei media vi sono state prese di posizione che hanno stigmatizzato questo comportamento.

swissinfo: La pressione statunitense è da ricondurre al fatto che la Confederazione ha tardato a fornire assistenza?

U.Ph.R.: La procedura è stata effettivamente lunga. In quest’ambito sussiste certamente una necessità di miglioramento: tali casi devono poter essere risolti più rapidamente, nel giro di pochi mesi.

swissinfo: Se dalle indagini statunitensi dovesse risultare che nessuno dei clienti americani ha commesso una frode fiscale, vi sarebbero conseguenze per UBS e per l’intera piazza finanziaria elvetica?

U.Ph.R.: Non spetta alla Svizzera decidere se gli imputati sono colpevoli o meno. La Confederazione deve semplicemente decidere se sussistono le condizioni per fornire assistenza giuridica e amministrativa, ossia il fondato sospetto di frode fiscale o infrazioni simili.

swissinfo: Anche in Austria e nel Lussemburgo sussiste il segreto bancario. Ciononostante, questi due paesi non sono oggetto di pressioni paragonabili a quelle esercitate sulla Svizzera. Come si spiega?

U.Ph.R.: Dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, la Confederazione rappresenta il più grande mercato mondiale per la gestione patrimoniale. Di conseguenza, un concorrente con simili caratteristiche diventa naturalmente un bersaglio a livello internazionale.

Inoltre il Lussemburgo e l’Austria si trovano in un’altra posizione, poiché fanno parte dell’Unione europea e sono quindi meno attaccabili dall’esterno. In generale, dobbiamo accettare il fatto che – a medio termine – il fatto di essere additati negativamente comporta una perdita d’immagine. Non sono in grado di dire se ciò continuerà anche a lungo termine, ma sinceramente non lo credo.

swissinfo, Etienne Strebel
(traduzione e adattamento: Andrea Clementi)

Sottrazione d’imposta
In Svizzera la sottrazione d’imposta è una contravvenzione punita con la multa. Il contribuente che intenzionalmente o per negligenza fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione sia incompleta commette una sottrazione d’imposta.

La tutela del segreto bancario secondo il diritto interno comporta su piano internazionale l’esclusione di qualsiasi assistenza amministrativa o giudiziaria.

Frode fiscale
In Svizzera la frode fiscale è un delitto punito con pena detentiva. La frode fiscale concerne le imposte dirette. Commette frode fiscale chiunque, allo scopo di conseguire una sottrazione d’imposta e di ingannare le autorità fiscali, fa uso di documenti falsi, alterati o inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi.

La Svizzera presta assistenza giudiziaria e amministrativa in caso di reati fiscali solo quando la procedura estera considera una fattispecie che in Svizzera è ritenuta frode fiscale o truffa in materia di tasse (principio della doppia punibilità).

Fonte: Dipartimento federale delle finanze

Urs Philipp Roth è nato nel 1947. Dopo aver conseguito la laurea e il dottorato in giurisprudenza all’Università di Zurigo nonché il brevetto di avvocato, ha iniziato la sua carriera nel 1976 in seno a UBS, dove fino a febbraio 2001 è stato responsabile della consulenza legale a livello mondiale.

Dal 2001 Roth è presidente della direzione e delegato del consiglio d’amministrazione dell’Associazione svizzera dei banchieri (Asb); in seno all’associazione è attivo in diversi gruppi di lavoro e commissioni.

Roth si è inoltre regolarmente occupato di questioni attinenti all’ambito bancario e alla legge sulle borse. Sin dalla fondazione dello Swiss Finance Institute, nel 2005, Urs Ph. Roth ha assunto la carica di membro del consiglio di fondazione.

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