TF: niente prestazioni complementari illimitate per invalidi
Le persone handicappate non possono pretendere a prestazioni complementari illimitate per le cure e l'assistenza a domicilio. Il Tribunale federale (TF) ha dato ragione in una sentenza al canton Svitto, che aveva limitato il contributo ad un massimo di 90'000 franchi all'anno.
La persona disabile in questione ha percepito una rendita d'invalidità (AI), un assegno per grandi invalidi e convive con i genitori. Ha beneficiato inoltre di prestazioni complementari per le cure e l'assistenza a domicilio. A fine novembre 2010, essendo stato raggiunto il massimo annuo di 90'000 franchi, la cassa cantonale di compensazione ha deciso di sospendere le prestazioni complementari.
L'uomo si è quindi rivolto al Tribunale federale per ottenere il rimborso delle spese eccedentarie. Ha fatto valere che se vivesse in un istituto, tutte le spese sarebbero coperte. Non volendo dipendere dall'assistenza sociale, sarebbe inoltre costretto a rinunciare a convivere con i familiari.
Respingendo il suo ricorso, la Corte suprema rileva che i cantoni sono autorizzati a limitare le prestazioni complementari. Al riguardo, il diritto federale prevede soltanto che i versamenti relativi alle cure e all'assistenza a domicilio non devono essere inferiori a 90'000 franchi.
In determinati casi, la persona handicappata sarebbe effettivamente avvantaggiata dal profilo finanziario se vivesse in un istituto, rilevano i giudici. Il principio della parità di trattamento non garantisce tuttavia alla persona invalida che rimane in casa di poter percepire prestazioni complementari illimitate.
La decisione della cassa di compensazione non costituisce nemmeno una violazione del rispetto della vita familiare: essa non costringe infatti il ricorrente a trasferirsi in una casa di cura. D'altronde - conclude il TF - il responso negativo reso nel 2010 non sembra aver avuto effetto sul luogo di residenza dell'interessato.