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Crans-Montana: procura respinge costituzione parte civile Italia

Keystone-SDA

La procura vallesana ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi accusatore privato nel procedimento penale relativo al rogo di Crans-Montana. Lo Stato italiano aveva giustificato l'avvio di questa procedura con il fatto di aver subito un "danno diretto".

(Keystone-ATS) Nell’incendio di Capodanno del bar Le Constellation erano morti sei giovani italiani e altri quattordici loro connazionali erano rimasti feriti. Complessivamente avevano perso la vita 41 persone e altre 115 avevano riportato lesioni.

La notizia della decisione del Ministero pubblico vallesano, diffusa questa sera dall’agenzia di stampa italiana Ansa, è stata confermata a Keystone-ATS dalla procura stessa.

Quelle del Ministero pubblico vallesano sono tesi “non condivisibili e superate”. Così scrive il Ministero italiano degli affari esteri e della cooperazione internazionale in una nota in cui conferma di aver già presentato un ricorso contro l’ordinanza vallesana.

“Tramite l’avvocato svizzero che tutela gli interessi italiani – si legge – è stato presentato un ricorso dettagliato e articolato, che confuta tutte le prospettazioni del giudice che non sono condivise e che sono superate anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Pertanto si insiste perché sia ammessa la costituzione di parte civile” ossia di accusatore privato secondo la denominazione nel diritto elvetico.

La decisione della procura di Sion – scrive Ansa sulla base di quanto emerge dal dossier dell’inchiesta, depositato oggi – è stata comunicata il 23 luglio scorso all’avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta il governo di Roma.

“Né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa” (o parte civile).

Secondo la procura del Canton Vallese, scrive sempre Ansa, “affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta allo Stato, non basta che quest’ultimo sia colpito dal reato negli interessi pubblici che ha il compito di difendere o promuovere; esso deve essere colpito direttamente nei suoi diritti personali, al pari di un privato”.

In questo caso specifico, “quando l’organo statale agisce come titolare della pubblica potestà, difende interessi pubblici e non può contemporaneamente essere colpito direttamente in interessi individuali propri; in tal caso, la tutela degli interessi pubblici, di cui è garante, spetta al Ministero pubblico”.

Nella lettera inviata all’avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano che “le disposizioni penali applicabili sono l’incendio colposo, l’omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono quindi la vita, l’incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva”, di cui la Repubblica Italiana “non è essa stessa titolare”.

Pertanto, aggiungono, “rivestono in particolare la qualità di danneggiati i clienti dell’edificio i cui beni giuridici personali sopra citati sono stati direttamente colpiti o messi in pericolo dall’incendio, e non lo Stato di cui possiedono la cittadinanza”.

È ancora pendente un’altra istanza di costituzione di accusatore privato (o “parte civile” nel sistema penale italiano) presentata dalla Regione Lombardia, che intende accedere al fascicolo e, eventualmente, partecipare direttamente al procedimento penale. L’obiettivo è valutare al meglio le misure necessarie per tutelare i propri interessi istituzionali e finanziari.

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