
CF: asilo, possibili viaggi all’estero solo eccezionalmente

Tranne gli Ucraini rifugiatisi in Svizzera, in futuro i richiedenti asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non potranno in linea di massima più viaggiare nel loro Paese di origine o di provenienza oppure in altri Stati.
(Keystone-ATS) La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) potrà autorizzare tali spostamenti soltanto in casi eccezionali (per esempio in caso di decesso di un parente prossimo o di grave malattia), stando alle modifiche legislative inviate oggi in consultazione fino al 5 di febbraio dal Consiglio federale.
La decisione odierna dell’esecutivo realizza le modifiche della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) adottate dal parlamento nel 2021 e finora mai poste in vigore, spiega una nota governativa odierna.
Il motivo di tale ritardo è l’attivazione dello statuto di protezione S per gli Ucraini da parte dell’esecutivo nel marzo 2022 e la contemporanea decisione di garantire la libertà di viaggio ai profughi provenienti da questo Paese.
Per questo, dopo aver esaminato diverse varianti di soluzione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha elaborato un messaggio con una regolamentazione speciale per le persone con statuto di protezione S in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sui viaggi all’estero.
Per i richiedenti asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione occorre ad esempio precisare nelle ordinanze in consultazione i motivi personali particolari per i quali la SEM può autorizzarli in via eccezionale a intraprendere un viaggio in uno Stato che non sia quello di origine o di provenienza. Va inoltre precisato il momento in cui tali persone possono recarsi nel Paese di origine o di provenienza al fine di preparare la loro partenza autonoma e definitiva dalla Svizzera.
Ucraini
Le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina potranno continuare a viaggiare all’estero. A tale scopo, il Consiglio federale intende inserire un’eccezione nella LStrI e nella legge sull’asilo, limitando al contempo le possibilità di viaggio per i richiedenti, le persone ammesse provvisoriamente e altre persone bisognose di protezione.
Questa regolamentazione speciale è applicabile fino all’abrogazione dello statuto S. Non si applica invece nel caso in cui lo statuto di protezione S viene riattivato in un secondo momento e in un altro contesto.
Già lo scorso 8 ottobre il Consiglio federale ha tuttavia deciso che le persone con statuto di protezione S possono soggiornare in Ucraina per 15 giorni per semestre anziché, come finora, per 15 giorni per trimestre.