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TF: parroco in Vallese sottrae offerte, nessuna revisione processo

Keystone-SDA

Un parroco in servizio in Vallese ha sottratto le offerte raccolte in occasione di due cene di Quaresima, destinate alla costruzione di un dispensario in Africa.

(Keystone-ATS) L’uomo è stato condannato per appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti. Il Tribunale federale (TF), al quale il parroco si è rivolto a causa del rifiuto della giustizia vallesana di rivedere il processo, ha respinto il ricorso.

Nello specifico, nel 2019 il prete si è appropriato del denaro versato dai fedeli in occasione di due raccolte caritatevoli per una somma di 1400 franchi. Un unico parrocchiano ha inoltre versato 10’000 franchi a sostegno del progetto del dispensario.

Il prete ha utilizzato gran parte di questa somma per uso personale, nonché per finanziare gli studi della nipote. Per quanto riguarda il dispensario, al momento della sentenza cantonale non era ancora stato costruito.

Inoltre, nell’estate del 2021, durante un incarico temporaneo in un’altra parrocchia, il prete ha emesso fatture false riguardo a note spese doppie e si è fatto così rimborsare indebitamente più di 5000 franchi. In totale, il danno legato alle infrazioni commesse ammonta a oltre 16’000 franchi.

Nel 2024 il parroco è stato condannato dalla giustizia vallesana a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da 150 franchi (pari a 13’500 franchi) sospesa con la condizionale, nonché a una multa di 1200 franchi. L’uomo non ha presentato ricorso contro questa decisione, che è quindi passata in giudicato.

In seguito il parroco ha tuttavia depositato una richiesta di revisione, bocciata dal Tribunale cantonale, per cui ha presentato ricorso al Tribunale federale. In una sentenza pubblicata oggi i giudici di Mon repos lo respingono su tutta la linea. Il TF constata l’assenza di qualsiasi elemento o fatto nuovo che avrebbe giustificato una revisione del suo processo.

Infatti, il fatto che il parrocchiano leso si rifiuti di farsi rimborsare non cambia nulla rispetto al danno effettivamente subito. Inoltre, nemmeno le richieste di rimborso da parte della diocesi costituiscono una novità.

(sentenza 6B_149/2026 del 30 marzo 2026)

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