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Lavoro: corte Ue, decisione su sussidi per disoccupati stranieri

(Keystone-ATS) Il trattamento di disoccupazione per i frontalieri europei che perdono il lavoro in un paese diverso da quello di residenza può essere richiesto e concesso solo nello Stato in cui si ha la residenza, sempre che qui sia previsto. La Corte di giustizia della Ue ha emesso una sentenza che interpreta in modo restrittivo il regolamento del 2004 che coordina i sistemi nazionali di sicurezza sociale.

La Corte è stata adita dal Tribunale di Amsterdam per i casi di tre persone che lavoravano in Olanda, ma erano residenti in Belgio e in Germania. In base al vecchio regolamento del 1971, i lavoratori frontalieri avevano diritto a chiedere il ricollocamento e l’indennità di disoccupazione nel paese in cui avevano avuto l’ultimo impiego.

La Corte nella sentenza di oggi osserva che “le disposizioni del nuovo regolamento non devono essere interpretate alla luce della sua giurisprudenza precedente” e quindi che “l’assenza di menzione espressa della facoltà di ottenere indennità di disoccupazione dello Stato membro dell’ultima occupazione riflette la manifesta volontà del legislatore di limitare” appunto la giurisprudenza precedente che lo consentiva.

I giudici di Lussemburgo poi osservano che il lavoratore frontaliero ha diritto a “mettersi a disposizione degli uffici del lavoro” nello stato di ultima occupazione, ma “unicamente per fruire dei suoi servizi di ricollocamento” e non le indennità di disoccupazione.

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