Ore straordinarie, il Tribunale federale tutela i lavoratori
Il Tribunale federale (TF) rafforza la protezione dei lavoratori che accumulano ore supplementari. Il lavoro straordinario deve essere pagato al tasso del 125 per cento previsto dalla legge sul lavoro e questa regola è imperativa.
In una sentenza di principio pubblicata mercoledì, il TF accetta il ricorso di una donna assunta come quadro da un’agenzia pubblicitaria ginevrina nel gennaio 1997 e licenziata un anno e mezzo più tardi. In totale, la donna aveva effettuato 589 ore di lavoro straordinario, 366 nel 1997 e 223 nel 1998.
Dopo il suo licenziamento, la donna aveva reclamato oltre 32 000 franchi come retribuzione delle ore supplementari. Ma la giustizia ginevrina aveva respinto la sua richiesta, rilevando che il suo contratto comportava una clausola di rinuncia a una qualsiasi retribuzione delle ore supplementari e che le funzioni dirigenziali che aveva assunto escludevano tale possibilità.
Il TF giunge invece a conclusioni opposte. Ritiene infatti che la donna non era veramente un membro dirigente della società anche se partecipava alle riunioni della direzione. Ma soprattutto ritiene che la clausola di rinuncia sia valida per le ore supplementari ma non per il lavoro straordinario.
Nel diritto del lavoro, ricorda in sostanza il TF, bisogna differenziare le ore supplementari e il lavoro straordinario. Per la maggioranza dei lavoratori, il lavoro straordinario è quello effettuato superando il limite delle 45 ore settimanali. Al di sotto di tale limite, si tratta di ore supplementari che possono non venir retribuite se esiste una clausola di rinuncia.
Per quanto concerne il lavoro straordinario, la legge prevede una retribuzione che comprende un supplemento di salario di almeno il 25 per cento a partire dalla 61/esima ora supplementare svolta durante l’anno. Mettendo un termine alle querele giuridiche che dividevano i giuristi da diversi anni, il TF definisce tale regola imperativa.
Il legislatore ha voluto che il lavoro straordinario costi più caro al datore di lavoro rispetto al lavoro effettuato nel limite dell’orario normale, rileva la Corte suprema. Il datore di lavoro è dispensato dai suoi obblighi pecuniari solo se il lavoro supplementare è compensato da un congedo di pari durata con l’accordo del lavoratore.
Il lavoro supplementare dà quindi diritto al salario di base più un supplemento, escluse le prime 60 ore supplementari che, secondo la legge sul lavoro, sono fornite gratuitamente.
La clausola di rinuncia al pagamento delle ore supplementari ha dunque una portata limitata e interessa l’orario contrattuale di lavoro. Nel caso trattato dai giudici di Losanna, visto che la donna era stata assunta con un orario di 40 ore settimanali, la rinuncia vale per la rimunerazione delle ore supplementari effettuate al disotto del limite di 45 ore fissato dalla legge.
Dopo deduzione di 120 ore (due volte 60 ore gratuite per anno civile), l’impiegata ha quindi diritto al pagamento di 469 ore di lavoro straordinario. A un tasso orario di 56 franchi, maggiorato di un quarto, ossia 70 franchi, la donna ottiene 32 848 franchi.
swissinfo e agenzie
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