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Sì della Camera italiana alla convenzione di assistenza giudiziaria con la Svizzera

La convenzione approvata dalla Camera dei deputati italiana (nella foto) dovrebbe rendere molto più speditiva la collaborazione giudiziaria tra Svizzera e Italia Keystone

La Camera italiana ha approvato giovedì quasi all'unanimità (302 sì, 2 no e due astenuti) la ratifica dell'accordo di assistenza giudiziaria con la Svizzera. Il testo, già ratificato dal parlamento elvetico, passa ora all'esame del Senato.

La Convenzione bilaterale di assistenza giudiziaria italo-svizzera, accordo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, era stata firmata il 10 settembre 1998 a Roma dall’allora consigliere federale Arnold Koller. Le Camere federali l’hanno ratificata nella già primavera del 1999.

L’accordo, giudicato «importantissimo» dal pubblico ministero milanese Gherardo Colombo, prevede in particolare l’istituzione, chiesta dal Roma, di un «Ufficio centrale Italia» presso l’Ufficio federale di polizia a Berna. L’Ufficio si occuperà delle rogatorie nei casi di corruzione o di criminalità organizzata e dei dossier che interessano più cantoni.

In questo modo le procedure di assistenza internazionale risulteranno semplificate e le autorità della Penisola potranno consultare più velocemente le «carte svizzere» relative ai processi pendenti nel loro paese. Tra le altre disposizioni più importanti, la concessione dell’assistenza giudiziaria nei casi di truffa in materia fiscale anche per i procedimenti penali di competenza di autorità amministrative.

Il testo risolve inoltre l’ipotesi di più rogatorie inoltrate in Italia da più distretti di Corte d’appello: sarà la Cassazione ad indicare un’unica Corte d’appello che dovrà dare esecuzione alla rogatoria per tutti gli atti richiesti.

Il testo inoltre assicura la piena utilizzabilità nei procedimenti penali delle prove raccolte all’estero; prevede la possibilità di dare esecuzione ad una rogatoria attraverso il collegamento audiovisivo; autorizza in via generale la trasmissione diretta delle rogatorie e dei relativi atti esecuzione, eliminando il passaggio intermedio delle autorità centrali; conferisce ad organismi centrali le competenze relative alla trattazione di rogatorie in caso di pratiche complesse o di particolare rilievo per fatti di criminalità organizzata, corruzione o altri reati gravi. E si prevede la trasmissione diretta «in alternativa o in vista di una rogatoria» di informazioni relative a fatti penali.

swissinfo e agenzie

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