Processo Behring: istanza di ricusa contro procura tardiva

(Keystone-ATS) La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona non è entrata nel merito dell’istanza di ricusa contro l’accusa avanzata dal finanziere basilese Dieter Behring: l’ha ritenuta tardiva.
In giugno, durante il processo per truffa al finanziere basilese, un suo difensore privato aveva domandato che fossero ricusati per sospetta parzialità il procuratore federale e i membri di una “task force” ingaggiati per l’inchiesta penale. E ciò con effetto retroattivo al primo di ottobre del 2012.
Nella decisione pubblicata oggi, la Corte dei reclami penali del TPF afferma che la richiesta è stata inoltrata troppo tardi e che i motivi della presunta parzialità dell’accusa non sono sufficientemente fondati.
Riguardo al procuratore, i rimproveri si limitano a sostenere che egli, in maniera inammissibile, non ha aperto alcun atto d’accusa contro altre nove persone sospettate di essere implicate nella truffa. E in tal modo le avrebbe favorite.
L’inchiesta penale contro i sospetti complici è stata archiviata alla fine del 2014, ricorda la Corte. A Behring ciò era noto, poiché all’epoca aveva inoltrato ricorso contro quattro decisioni di non luogo a procedere.
Siccome una domanda di ricusa va inoltrata subito dopo la presa d’atto della decisione, la recente istanza della difesa è stata disposta “ovviamente in ritardo”, conclude la Corte dei reclami penali.
(Sentenza BB.2016.258 del 14.07.2016)