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Fisco: “modello di comportamento” basta per info a USA

(Keystone-ATS) Nuove concessioni in vista in materia di segreto bancario: Berna è disposta a fornire a Washington informazioni riguardo a gruppi di contribuenti sospettati di evasione fiscale anche senza che siano forniti nomi e indirizzi. Basterà far valere un semplice “modello di comportamento”. È quanto si legge in un breve rapporto governativo pubblicato oggi sul “Foglio federale”.

Si tratta di un rapporto complementare, datato 8 agosto ma rimasto finora segreto, relativo al messaggio del 6 aprile 2011 al parlamento “concernente il complemento delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni approvate dall’Assemblea federale il 18 giugno 2010” e concernenti dieci paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna e USA.

In questo messaggio il Consiglio federale fornisce una nuova chiave di interpretazione, meno formale, dei criteri per concedere assistenza amministrativa in materia fiscale, ma ribadisce il suo rifiuto delle cosiddette “fishing expeditions” (“battute di pesca”), ossia le ricerche generiche su gruppi estesi o categorie di persone, nella speranza che qualcuno rimanga attaccato all’amo.

Nelle informazioni fornite alla stampa il 6 aprile il governo spiegava che l’identificazione del presunto evasore fiscale potrebbe essere stabilita in base a criteri differenti da nome e indirizzo, come ad esempio il numero di conto. Nel rapporto complementare il Consiglio federale chiarisce ora che, per quanto riguarda gli USA, “la Svizzera tratterà domande di assistenza amministrativa basate su un determinato modello di comportamento e prive di indicazioni concrete relative al nome o a dati personali”.

Mediante il modello di comportamento – prosegue il rapporto – “si possono identificare più persone contemporaneamente e l’identificazione concreta avviene in primo luogo da parte dello Stato richiesto”, ossia la Svizzera.

“Affinché una simile domanda non costituisca una ‘fishing expedition’ – precisa il Consiglio federale – l’autorità statunitense deve a) dimostrare perché le autorità fiscali hanno bisogno delle informazioni richieste, b) fornire una descrizione dettagliata del modello di comportamento, c) spiegare perché si suppone che le persone interessate, comportandosi in questo modo specifico, non hanno adempito i loro obblighi legali e d) rendere plausibile un comportamento attivo e colpevole del detentore delle informazioni (banca o altro istituto finanziario, ndr) o dei suoi collaboratori”.

Così i nomi dei presunti evasori americani con soldi nelle banche svizzere potrebbero essere consegnati al fisco americano come già è avvenuto per quasi 4500 clienti di UBS nel 2009.

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